Art. 4.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive e di confisca).

      1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale».

      2. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,».